BGH decide a favore dello spedizioniere italiano

Accolto il ricorso di non ammissione presentato dal NRG nel diritto internazionale dei trasporti

 

La nostra cliente, uno spedizioniere italiano di merci refrigerate, è responsabile per danni pari a 65.102,55 €.

Il Tribunale di Mönchengladbach e il Corte d´apello di Düsseldorf hanno accolto tale richiesta. A causa della domanda di non ammissione alla Cassazione (BGH), la sentenza del Corte d´apello di Düsseldorf viene annullata e il procedimento viene riaperto.

Si trattava di stabilire se la notifica di una chiamata di terzi al nostro cliente in lingua tedesca fosse efficace e potesse quindi essere vincolante da un lato e, dall'altro, interrompere i termini di prescrizione. Il Corte d´apello di Düsseldorf ha ritenuto che questo fosse il caso, anche se la nostra cliente ha dimostrato di aver restituito la notifica di terzi al mittente in assenza di una traduzione in lingua italiana. Inoltre, il nostro cliente si oppone all'ipotesi che l'avviso di terzi sia stato eseguito dalla persona effettivamente avente diritto.

La Cassazione ha annullato la sentenza di Düsseldorf per la violazione del § 103 GG (diritto di essere sentiti in tribunale dal tribunale che ha emesso la decisione). Questa procedura è caratterizzata non solo dal fatto che due parti italiane sono alle prime armi dinanzi ai tribunali tedeschi, ma contiene anche numerose particolarità procedurali, in particolare per quanto riguarda i problemi derivanti dalla notifica all'estero.

Non da ultimo, questa sentenza dimostra che il contenzioso con le parti straniere richiede grande attenzione. NRG NUSSBAUM Rechtsanwaltsanwaltsgesellschaft mbH è costantemente incaricata di questioni internazionali e può sostenervi con successo in questo senso. Soprattutto nei rapporti giuridici italiani, il nostro studio legale è costantemente incaricato di mandati.

Saremo lieti di assistervi con domande legali nel diritto internazionale e nazionale dei trasporti!

 

 

 

 

 

 

 

 

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